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Un vero e proprio vespaio di polemiche quello innescato dal secondo pacchetto del Decreto Legge Bersani approvato in via definitiva dal Senato il 30 marzo. A creare le maggiori polemiche è stato l’articolo 10, riguardante la liberalizzazione delle professioni.
Il comma 4, in particolare, stabilisce che “le attivita’ di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza†ma, è sufficiente attestare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle leggi regionali.
Inoltre ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia, l’esercizio dell’attivita’ non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, anche se resta consentita la verifica delle conoscenze linguistiche quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
Ed è proprio questa seconda parte del comma che non convince affatto l’Associazione nazionale guide turistiche e i sindacati di categoria, secondo i quali, in sostanza, il decreto legge non garantirebbe più gli standard di qualità e la professionalità .
L’Associazione, in una nota, sostiene che “Nessun diploma di laurea assicura da solo tutte le competenze necessarie per essere una guida turistica, da un’approfondita conoscenza del territorio in cui si opera, alla abilità di divulgazione, all’ottima padronanza della lingua italiana e stranieraâ€.
La capacità di “saper fareâ€, ossia comunicare, divulgare, gestire gruppi, organizzare attività è indubbiamente una qualità indispensabile per offrire un servizio di alto livello e, secondo il nutrito “fronte del noâ€, non può essere ottenuta tra i banchi di scuola e non è affatto tutelata dal Decreto.
Per rafforzare ulteriormente le proprie ragioni, Associazione e sindacati si appellano alle normative europee che non prevedono una simile deregolamentazione: la professione è coperta dalla direttiva 2005/36/Ce per la quale, proprio a tutela dell’utente, occorre dimostrare di possedere effettive capacità superando un esame abilitante.
Relativamente alla prima parte del decreto i sindacati di categoria sottolineano che le professioni di guida e accompagnatore in Italia sono già liberalizzate: non esiste più un numero contingentato ne l’obbligo di residenza. Inoltre gli esami di abilitazione, sostenuti nelle sedi delle amministrazioni provinciali o regionali, sono aperti ai cittadini italiani, europei ed extracomunitari.
I sindacati alzano poi il tiro, sostenendo che il decreto favorisca le mutinazionali del turismo e i grandi tour operator che ”Da anni esercitano pressioni affinché sia consentito di fare il lavoro di guida agli accompagnatori stranieri di passaggio, inondando l’Italia di turistiâ€. Purtroppo ad essere penalizzate sono le guide italiane locali, che svolgono spesso un lavoro precario e senza tutela in caso di malattia e infortunio, e che ora sono condannate ad un’insicurezza ancora maggiore.
Ma esistono anche voci fuori dal coro: l’ Associazione Nazionale Storici dell’Arte e la Confederazione Italiana Archeologi sono infatti favorevoli al decreto. Secondo l’ANASTAR fino ad oggi la professione di guida è stata governata da “regole anacronistiche che hanno impedito agli storici dell’arte e agli archeologi di svolgere la loro attività di conferenzieri sul territorio nazionale creando gravi danni a queste categorie professionaliâ€. Il mancato riconoscimento del ruolo professionale dello storico dell’arte e dell’archeologo avrebbe inoltre impoverito l’offerta culturale e il pluralismo.
La Confederazione archeologi ritiene che il decreto del Governo restituisca dignità e giusto valore ai titoli di archeologi e storici dell’arte, che non meritavano “la mortificazione dell’esame necessario per conseguire il patentino di guida turisticaâ€
Ora la parola passa alle Regioni e agli Enti locali che entro i primi di maggio dovranno adeguare le disposizioni normative e regolamentari ai nuovi principi.
Come spesso accade la situazione appare molto confusa perché esistono svariate leggi regionali che disciplinano la professione ed individuano diverse categorie di guide con compiti specifici.
Una delle normative più recenti e articolate è quella della Regione Sardegna. La legge n.20 del 18/12/2006 ha riordinato le professioni turistiche di accompagnamento distinguendo tra guida turistica (con competenze storico artistiche a livello regionale), guida ambientale-escursionistica (con competenze naturalistiche, botaniche e geologiche) e guida turistica sportiva (comprese le guide subacquee).
La maggior parte delle normative regionali tuttavia stabiliscono ancora la necessità del superamento dell’esame per accedere alla professione.
È ad esempio il caso dell’Emilia Romagna, dove la legge n.4, 1 feb. 2000, distingue tra guida turistica (competenze regionali), accompagnatore turistico (accompagna singole persone o gruppi in Italia o all’estero su programmi organizzati, dando assistenza e fornendo notizie di carattere turistico), e guida ambientale – escursionistica. Per tutte le specializzazioni sono requisiti necessari la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea (o la residenza in Italia da almeno tre anni), l’idoneità psico-fisica, e soprattutto la frequenza di corsi di qualificazione abilitanti e il superamento dei relativi esami (la guida ambientale può esercitare su tutto il territorio regionale mentre la guida turistica deve limitarsi agli ambiti in cui ha superato gli esami).
E’ inoltre necessario possedere la copertura assicurativa per le responsabilità civili per i rischi derivanti alle persone;
Le abilitazioni per l’esercizio delle professioni turistiche consentono di espletare l’attività in ambiti definiti a seconda della specializzazione conseguita: ad esempio alla guida ambientale-escursionistica è permesso l’esercizio su tutto il territorio regionale, mentre alla guida turistica è consentita l’attività negli ambiti per i quali sono stati superati gli esami e comunque con estensione almeno comunale.
Finora è stato particolarmente difficile conseguire l’abilitazione nella regione Lazio: la L.R n.23/97 infatti delibera che sono ammessi a partecipare alla prova di esame solo coloro che possono documentare di avere esercitato, non a titolo gratuito, attività di assistenza e di supporto culturale nella regione nel corso degli ultimi sei anni alla data di entrata in vigore della legge, per minimo due anni e per almeno quarantacinque prestazioni per ciascun anno. Inoltre la legge specifica che l’esame consiste in una prova scritta su materie storico-artistiche, in una prova orale di storia dell’arte, geografia, economia, ambiente, legislazione e di organizzazione turistica. E infine in una conversazione e lettura di un brano in lingua straniera.
Tutto questo, almeno per i laureati in materie storico artistiche o archeologiche, dovrebbe sparire.
Sicuramente ci saranno più opportunità per i giovani ma sarebbe opportuno mantenere alto il livello qualitativo verificando almeno l’effettiva ed approfondita conoscenza del territorio di esercizio.
Fatto è che i primi di maggio sono passati da un pezzo ma gli enti locali e le province non danno nessuna notizia…bell’Italia!